((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 20 TFUE - Diritto di soggiorno in uno Stato membro costituente un presupposto per l’accesso agli aiuti sociali ed agli assegni familiari - Cittadino di un paese terzo che si assume l’onere quotidiano ed effettivo del proprio figlio minorenne, cittadino di tale Stato membro - Obbligo per il cittadino di un paese terzo di dimostrare l’incapacità dell’altro genitore, cittadino di questo Stato membro, di occuparsi del figlio minorenne - Rifiuto di soggiorno che può obbligare il minore a lasciare il territorio dello Stato membro, o persino il territorio dell’Unione)), Ricorrenti: H.C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X.V. Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 (2) ostano ad una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionali (costituite, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del Codice del consumo) per cui si ritenga che sia qualificabile come «indebito condizionamento» e, dunque, come «pratica commerciale aggressiva» idonea a limitare «considerevolmente» la libertà di scelta o di comportamento di un consumatore medio la condotta di un operatore di telefonia che consista in una omissione informativa in merito alla preimpostazione sulla SIM di determinati servizi telefonici (i.e. Le ricorrenti deducono che la condotta in questione non perseguiva un unico scopo anticoncorrenziale. (omissis). L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un minore, cittadino dell’Unione europea, sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso e verrebbe così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti ad esso conferiti dall’articolo di cui sopra nel caso in cui il suo genitore, cittadino di un paese terzo, si vedesse rifiutare il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui trattasi, il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del minore costituisce un elemento pertinente ma non sufficiente per poter constatare l’assenza, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il minore, di una relazione di dipendenza tale per cui quest’ultimo subirebbe una costrizione siffatta nel caso di un rifiuto di soggiorno quale sopra evocato. L’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze imputabili al preponente» non si riferisce solo alle cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto. Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA, ((Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Credito vantato da una società il cui capitale è detenuto a maggioranza dallo Stato rumeno nei confronti di una società della quale tale Stato è l’unico azionista - Dazione in pagamento - Nozione di «aiuto di Stato» - Obbligo di notifica alla Commissione europea)), Convenuta: Complexul Energetic Oltenia SA, In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la decisione di una società detenuta in maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un’altra società della quale tale Stato membro è l’unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l’importo di tale credito, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, qualora. La ricorrente lamenta inoltre che la decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento, in quanto sanziona la ricorrente per un’infrazione e le infligge un’ammenda, esponendola a responsabilità civile, ed esclude allo stesso tempo dal dispositivo imprese che, secondo la motivazione di tale decisione, hanno tenuto gli stessi comportamenti dei destinatari della decisione impugnata. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. È stata qui adottata una numerazione progressiva dei quesiti differente da quella dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, in cui erano presenti due gruppi di quesiti con numerazione non consecutiva. annullare integralmente o parzialmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo); in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti; adottare le misure di organizzazione del procedimento o le misure istruttorie richieste, o qualsiasi altra simile misura che il Tribunale riterrà necessaria; e. condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nel valutare la data di inizio dell’infrazione della ricorrente. Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — «Latvijas dzelzceļš» VAS/Valsts ieņēmumu dienests, ([Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articoli 94, paragrafo 1, e 96 - Regime del transito comunitario esterno - Responsabilità dell’obbligato principale - Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1 - Nascita dell’obbligazione doganale - Sottrazione al controllo doganale - Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale - Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore - Articolo 213 - Pagamento in solido dell’obbligazione doganale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 - Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta - Articoli 201, 202 e 205 - Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta - Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione - Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato]). 63) e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (il «regolamento»; GU 2011, L 76, pag. Parere della Corte (Seduta plenaria) del 16 maggio 2017 — Commissione europea, ((Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE - Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore - Accordo «di nuova generazione» negoziato dopo l’entrata in vigore dei Trattati UE e FUE - Competenza a concludere l’accordo - Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE - Politica commerciale comune - Articolo 207, paragrafo 1, TFUE - Scambi di merci e di servizi - Investimenti esteri diretti - Appalti pubblici - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale - Concorrenza - Commercio con gli Stati terzi e sviluppo sostenibile - Protezione sociale dei lavoratori - Tutela dell’ambiente - Articolo 207, paragrafo 5, TFUE - Servizi nel settore dei trasporti - Articolo 3, paragrafo 2, TFUE - Accordo internazionale che può incidere su norme comuni o modificarne la portata - Norme di diritto derivato dell’Unione in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti - Investimenti esteri diversi da quelli diretti - Articolo 216 TFUE - Accordo necessario per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati - Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri e Stati terzi - Successione di trattati in materia di investimenti - Sostituzione degli accordi di investimento tra Stati membri e la Repubblica di Singapore - Disposizioni istituzionali dell’accordo - Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati - Risoluzione delle controversie tra le Parti)), Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali, Commissione europea (rappresentanti: U. Wölker, B. Le sig.re Jožica Blaž Jamnik e Brina Blaž sono condannate alle spese. A sostegno di tale motivo viene osservato quanto segue. In caso di risposta negativa alla prima questione, lettere da a) a c): come debba essere interpretata la nozione di «categoria di prodotto» di cui all’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE; se la suddivisione in «categorie di prodotto» debba avvenire in ragione del tipo di aroma caratterizzante o del tipo di prodotto del tabacco (aromatizzato) oppure sulla base di una combinazione di entrambi i criteri. 1, 3, 4, 5; di conseguenza, disporre la cancellazione del nome del sig. Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti e del principio della parità delle armi, in quanto alle ricorrenti è stato negato l’accesso alle prove pertinenti, tanto a carico quanto a discarico, comprese prove che la Commissione ha ricevuto dopo la notifica della sua comunicazione degli addebiti. George Haswani dagli allegati agli atti summenzionati; avocando a sé la causa, annullare la decisione 2015/1836 (3) e il regolamento di esecuzione 2015/1828 (4); avocando a sé la causa, condannare il Consiglio al pagamento di EUR 700 000 a titolo di risarcimento di ogni danno causato; annullare la sentenza impugnata, punti 4 e 5 del dispositivo e punti da 91 a 93, in quanto condanna il sig. Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 maggio 2017 — Dyson/Commissione europea, ((Impugnazione - Direttiva 2010/30/UE - Indicazione del consumo di energia mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti - Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 - Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere - Efficienza energetica - Metodo di misurazione - Limiti della competenza delegata - Snaturamento degli elementi di prova - Obbligo di motivazione del Tribunale)), Ricorrente: Dyson Ltd (rappresentanti: E. Batchelor e M. Healy, solicitors, F. Carlin, barrister, e A. Patsa, advocate), Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e E. White, agenti). tale decisione costituisca un vantaggio concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato, l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato e. detta decisione sia idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza. A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi. annullare l’articolo 1 della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo); condannare la Commissione alle spese, incluse quelle sostenute dalle ricorrenti. Il pubblico ministero di Bonn, per mancanza di elementi, non ha proseguito il procedimento penale. Settimo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, degli orientamenti del 2006 sul calcolo delle ammende (1) e del principio di proporzionalità, per aver incluso nel valore pertinente delle vendite usato come base per il calcolo dell’ammenda entrate derivanti da elementi di prezzo per servizi di trasporto aereo non correlati all’infrazione descritta nella decisione impugnata. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il trasferimento della proprietà di un bene immobile, da parte di un soggetto passivo d’imposta sul valore aggiunto, a beneficio dell’erario di uno Stato membro o di un ente territoriale di tale Stato, disposto, come quello oggetto del procedimento principale, a titolo di pagamento di un arretrato d’imposta, non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Le ricorrenti deducono, inoltre, che ciò si basa sull’errato assunto secondo cui l’infrazione riguardava tutte le rotte. Le ricorrenti lamentano una mancata differenziazione tra il coordinamento di un prezzo finale e il coordinamento relativo a elementi limitati del prezzo. annullare la decisione (UE) 2017/477 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi (1). (1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. La decisione del Consiglio adottata secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE non mira ad integrare o modificare il quadro istituzionale dell’accordo o a cambiarne la struttura e pertanto non può essere assimilata alla conclusione o alla modifica di un accordo internazionale ma è diretta a garantirne l’efficace attuazione. — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009), Causa T-673/15: Sentenza del Tribunale 7 giugno 2017 — Guardian Europe/Unione europea (Responsabilità extracontrattuale — Rappresentanza dell’Unione — Prescrizione — Azzeramento degli effetti giuridici di una decisione divenuta definitiva — Precisione dell’atto di ricorso — Ricevibilità — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole di durata del processo — Parità di trattamento — Danno materiale — Perdite subite — Lucro cessante — Danno immateriale — Nesso di causalità), Causa T-726/15: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2017 — Blaž Jamnik e Blaž/Parlamento europeo (Appalti pubblici di servizi — Appalto immobiliare — Gara d’appalto — Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara — Locali per la Casa dell’Unione europea a Ljubljana — Rigetto della proposta previa indagine del mercato locale — Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente — Omesso esame dei documenti allegati alla proposta — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione), Causa T-6/16: Sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2017 — AWG/EUIPO — Takko (Southern Territory 23o48’25"S) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo Southern Territory 23o48’25’’S — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SOUTHERN — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009], Causa T-294/16: Sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2017 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MOUNT) [Marchio dell’Unione europea — Procedura di decadenza — Marchio dell’Unione europea figurativo GOLD MOUNT — Assenza di uso effettivo del marchio — Assenza di un giusto motivo per il mancato uso — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009], Causa T-221/17: Ricorso proposto il 15 aprile 2017 — Mémora Servicios Funerarios/EUIPO — Chanenoud (MEMORAME), Causa T-262/17: Ricorso proposto il 30 aprile 2017 — Metrans/Commissione e INEA, Causa T-263/17: Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — SD/EIGE, Causa T-275/17: Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Michela Curto/Parlamento europeo, Causa T-289/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Keolis CIF e a./Commissione, Causa T-296/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Buck-Chemie/EUIPO — Henkel (Rappresentazione di sistemi di lavaggio per WC), Causa T-323/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Martinair Holland/Commissione, Causa T-324/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — SAS Cargo Group e a./Commissione, Causa T-325/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Koninklijke Luchtvaart/Commissione, Causa T-326/17: Ricorso proposto il 29 maggio 2017 — Air Canada/Commissione, Causa T-328/17: Ricorso proposto il 26 maggio 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI), Causa T-334/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cargolux Airlines/Commissione, Causa T-335/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Commissione europea, Causa T-339/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven (sevenoak), Causa T-340/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Japan Airlines/Commissione, Causa T-341/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — British Airways/Commissione, Causa T-342/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Deutsche Lufthansa e altri/Commissione, Causa T-343/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cathay Pacific Airways/Commissione, Causa T-344/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione, Causa T-346/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Hotelbeds Spain/EUIPO — Guidigo Europe (Guidego what to do next), Causa T-350/17: Ricorso proposto il 1o giugno 2017 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione, Causa T-352/17: Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Korwin-Mikke/Parlamento, Causa T-355/17: Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing (RoB), Causa T-356/17: Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing (RoB), Causa T-358/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Mubarak/Consiglio, Causa T-226/16: Ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2017 — Ipuri/EUIPO — van Graaf (IPURI), Cronistoria delle pubblicazioni precedenti, Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 maggio 2017 — Regno di Svezia/Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Commissione europea, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Regno di Spagna, Repubblica di Finlandia, ((Impugnazione - Diritto di accesso del pubblico ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino - Eccezioni al diritto di accesso ai documenti - Interpretazione erronea - Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti - Presunzione generale di riservatezza - Documenti relativi ad un procedimento EU Pilot)), Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti), Altre parti nel procedimento: Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e P. Costa de Oliveira, agenti), Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vláčil, agenti), Regno di Danimarca (rappresentante: C. Thorning, agente), Regno di Spagna (rappresentante: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente), Interveniente a sostegno della Commissione europea: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Lippstreu, agenti). In particolare, l’impresa selezionata dal ricorrente avrebbe consegnato le merci, di buona qualità, ordinate in maniera puntuale e nella loro totalità. A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi. Per quanto riguarda le 68 discariche di rifiuti specificate nel ricorso, la Commissione ritiene che la Romania non le abbia fornito dati che le consentano di verificare che, oltre alla cessazione del funzionamento di tali discariche, il processo di chiusura sia stato effettivamente finalizzato conformemente ai requisiti sanciti dalla direttiva 1999/31/CE. Come occorra rispondere ad una domanda di estradizione, qualora essa sia stata comunicata all’altro Stato membro in attuazione di tali meccanismi, ma quest’ultimo Stato non adotti tuttavia, ad esempio a causa di impedimenti di natura giuridica, alcuna misura con riguardo al proprio cittadino. La Guardian Europe sopporterà le spese sostenute dall’Unione, rappresentata dalla Commissione europea. Quarto motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto da parte della Commissione, per aver dichiarato l’esistenza dell’asserito cartello e per non aver fornito un’adeguata motivazione. Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: annullare la decisione implicita dell’EIGE del 26 agosto 2016, recante rigetto della domanda del ricorrente in data 26 aprile 2016 diretta a ottenere un secondo rinnovo del suo contratto di lavoro; annullare inoltre, se del caso, la decisione dell’EIGE del 20 gennaio 2017, notificata al ricorrente il 23 gennaio 2017, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 3 ottobre 2016 contro la decisione implicita dell’EIGE; risarcire il ricorrente per il danno materiale e morale subìto; rimborsare tutte le spese del presente procedimento. Ai sensi dell’articolo 13, la discarica o una parte della stessa può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’autorità competente abbia eseguito un’ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura. 22). Impugnazione proposta l’8 maggio 2017 da Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2017, causa T-163/14, Canadian Solar Emea e a./Consiglio, Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (rappresentanti: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, advocaat, M. Meulenbelt, advocaat, A. Willems, avocat), Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea. 2017/C 239/29 Le ricorrenti lamentano, infine, una mancata considerazione della loro partecipazione più limitata all’infrazione rispetto agli altri destinatari, i quali hanno altresì ottenuto una riduzione dell’ammenda a titolo di circostanze attenuanti. Le ricorrenti asseriscono, ancora, che l’asserita infrazione non aveva natura unica. condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore concludendo che la ricorrente aveva partecipato a un’infrazione relativa al (mancato) pagamento di commissioni sui supplementi. Se organizzate una gita per il prossimo weekend allora fate benissimo. 1), Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cathay Pacific Airways/Commissione, Ricorrente: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: R. Kreisberger e N. Grubeck, barristers, M. Rees, solicitor, ed E. Estellon, avvocato). L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine. Aries is the first astrological sign in the zodiac. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha fornito informazioni, nella comunicazione degli addebiti, sulle considerazioni poste alla base dell’intero caso, espresse per la prima volta nella decisione impugnata, il che ha impedito alla ricorrente di difendersi dagli addebiti; questo è un motivo sufficiente per l’annullamento dell’intera decisione impugnata. Please avoid using profanity or attempts to approximate profanity with creative spelling, in any language. Secondo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, su una violazione dei diritti della difesa e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha violato le forme sostanziali e i diritti della difesa della ricorrente non emettendo una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione di una nuova decisione. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 11 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, basandosi su contatti tra concorrenti che hanno avuto luogo in Svizzera e hanno prevalentemente inciso su trasporti aerei di merci tra la Svizzera e paesi terzi. Use, Other sites managed by the Publications Office, Interveniente a sostegno della Commissione europea. Il segno dell'ascendente e qualsiasi altro pianeta vicino all'ascendente spesso descrive l'esperienza individuale della propria nascita. Le ricorrenti deducono, inoltre, che sono stati presentati nuovi elementi a sostegno della constatazione della Commissione sull’esistenza dell’asserito cartello. Il terzo motivo verte su un errore di diritto ai punti da 39 a 47 della sentenza impugnata, e più specificamente al punto 46, in quanto il Tribunale ha considerato necessario che il sig. Causa C-595/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 23 novembre 2016 — Emmea Srl, Commercial Hub Srl/Comune di Siracusa e a. Causa C-54/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1o febbraio 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecomunicazioni SpA, Causa C-55/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1o febbraio 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Vodafone Omnitel NV, Causa C-162/17 P: Impugnazione proposta il 30 marzo 2017 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, causa T-701/15, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA), Causa C-191/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 13 aprile 2017 — Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria filiale della ING-DiBa AG, Causa C-213/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 aprile 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Causa C-220/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 27 aprile 2017 — Planta Tabak Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin, Causa C-221/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2017 — M.G.