38 e seguenti d. lgs. 80, comma 5, lett. Concorso: illegittima esclusione del candidato con temperatura superiore ai 37,5 gradi. partecipare alla selezione di che trattasi da parte dell’interessato, in quanto 16 e 17 fascicolo doc. Avviati i ricorsi contro le illegittime esclusioni dal concorso di numerosi docenti abilitati all’insegnamento. 22 del Regolamento sulla disciplina delle selezioni già più volte citato ovvero essere affisso all’Albo Pretorio del Comune “per la durata di trenta giorni” e venire, contemporaneamente, pubblicizzato sul sito internet istituzionale, e ciò anche a voler trascurare l’esigenza di darne sintetico avviso sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami e/o nel B.U.R. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso (cfr. Concorso Aeronautica Militare, esclusione illegittima: “imputato” solo con giudizio di un giudice terzo T.A.R. Vitanza T.A.R. I, nella sentenza del 18 marzo 2011 n. 258. 60 inevitabilmente rinvia; Ritenuto, altresì, che, ai sensi dell’art. “emergenziali” (ovvero dettate per contenere il diffondersi del virus da Covid 19), non è in alcun modo prevista dalla lex specialis che disciplina la selezione stessa (1). personale non sanitario, privo di specifica formazione, posto per l’appunto a n. 286 e 288/2020 chiamati, del pari, all’odierna udienza); Ritenuto che, contrariamente a quanto opinato dal Comune (ovvero che la certificazione del Pronto soccorso “…non può formare però prova idonea ad accertare un’errata misurazione di qualche ora prima: essa prova, solamente, che la temperatura successiva era più bassa”), la circostanza che la temperatura misurata in sede di esame alle predette due candidate non abbia trovato conferma e sia stata, anzi, ampiamente smentita dagli accertamenti effettuati a distanza di breve tempo presso la competente struttura sanitaria ove le medesime si sono recate, prova, ad avviso del Collegio, sin troppo, in quanto induce fortemente a dubitare anche della correttezza della misurazione della temperatura effettuata dal personale comunale all’odierna ricorrente e rende, anzi, plausibile che la medesima, al pari delle altre concorrenti, trovatesi, loro malgrado, nella medesima situazione, sia risultata involontaria vittima di un’errata misurazione da parte di personale non sanitario e con strumentazione di cui è stato solo apoditticamente affermato il corretto funzionamento; Ritenuto che la compromissione del diritto al lavoro, in sostanza decretata dal Comune con l’esclusione disposta, stride, peraltro, con le misure di favore che il legislatore dell’emergenza ha cercato di trovare a salvaguardia dei diritti dei lavoratori e del lavoro stesso in genere (si segnalano, ad esempio, la cassa integrazione in deroga, la sospensione dei licenziamenti, il rinnovo dei contratti a tempo determinato e, tra le più recenti, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli); Ritenuto, dunque, di lapalissiana evidenza, che, al di là dell’imprescindibile esigenza di assicurare, comunque, un immediato riscontro da parte di personale medico – sanitario del dato relativo alla temperatura corporea risultata, a una prima misurazione, di valore “critico” (n.d.r. (ovvero il sacrificio del suo diritto al lavoro), non trova giustificazione nel Stato, sez. 7 fascicolo doc. “emergenziali” (ovvero dettate per contenere il diffondersi del virus da Covid 19), non è in alcun modo prevista dalla lex specialis che disciplina la selezione stessa; Ritenuto che in giurisprudenza è stato, però, condivisibilmente e ripetutatamente affermato che: – “il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. EQUIPOLLENZA FRA IL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE E LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA. Concorsi: illegittima esclusione per mancata sottoscrizione del documento di identità Pubblicato il 20 marzo 2018 È illegittima l’esclusione dalla selezione pubblica della candidata che abbia allegato alla domanda di partecipazione, trasmessa a mezzo … Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, celebrata in via telematica mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, con l’intervento dei magistrati: CORSI JUSFORYOU | ROBERTO GIOVAGNOLI | CONCORSO MAGISTRATURA | CORSO DI MAGISTRATURA | -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Pizzonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 6, comma 1, dell’Avviso approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane n. 2689 in data 4 ottobre 2019 (“Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove. accesso ai luoghi di lavoro, determinato sulla scorta dell’esito non consta o comunque non è stato rappresentato che il Comune abbia già assentito all’ostensione a terzi dei test somministrati ai candidati che hanno svolto regolarmente la loro prova in data 26 agosto 2020, sicché, allo stato, è meramente ipotetica la conoscenza degli stessi da parte dell’odierna ricorrente) – valuterà, in ogni caso, il Comune se disporre lo svolgimento di una prova suppletiva, ammettendovi la ricorrente, laddove ritenuta soluzione in concreto inidonea a violare il principio della par condicio, il cui rispetto va necessariamente assicurato, o, occorrendo, l’integrale riedizione della prova per tutti i candidati partecipanti alla selezione, previa adozione degli atti eventualmente necessari; Ritenuto che le spese di lite possono essere, in ogni caso, compensate per intero tra le parti, avuto riguardo alla particolarità e assoluta novità della questione sottoposta allo scrutinio di questo Collegio; Ritenuto che il Comune intimato sarà, però, tenuto a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. stessa. 4 e 5) – quanto alla formazione del personale deputato alla rilevazione è la stessa difesa dell’ente civico a renderne evidente, con disarmante ingenuità, l’assoluta inadeguatezza, laddove porta a conoscenza che il personale in questione “è stato preventivamente formato giorni prima del concorso, ed in particolare il 19 agosto 2020 si è tenuto un incontro, nel quale sono state ricordate le caratteristiche e le modalità di utilizzo del termoscanner, ovvero la corretta calibrazione e l’esecuzione della misura secondo le indicazioni del produttore, riportate sul libretto di istruzioni. 37,5 gradi, è illegittima, essendo stata abusivamente introdotta e applicata una 8, stabilisce, per l’appunto, che “i candidati invitati a partecipare alle prove sono tenuti a presentarsi, nel luogo, giorno e ora di convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento”, lasciando intuire possibili conseguenze pregiudizievoli per lo meno per coloro che non possono essere altrimenti identificati), né, tanto meno, a quella del candidato che non si presenta affatto alle prove (del pari normata dalla lex specialis al successivo art. Comune di Trieste, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Frezza, Maritza Filipuzzi, Sara De Biaggi e Alda De Gennaro dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, via del Teatro Romano 7; Concorso Mibact, elenco ammessi: contattateci per evitare un’illegittima esclusione Giorno 10 ottobre è stato pubblicato l’elenco definitivo degli ammessi alle prove scritte del Concorso Mibact per i vari profili delineati dal bando concorsuale. sovraordinato cd. IV, Pres. Violazione art. 32 Cost.) Bando Comune Aci Sant'Antonio. Sesta, ha chiarito la legittimità del concorso semplificato docenti 2018 quanto previsione della mancata partecipazione dei docenti tecnico-pratici (ITP) non abilitati. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata. Stato 6.3.2018 n. 1447; Consiglio di Stato, sez. Dottori di ricerca con 24 Cfu! CORSI PER CONCORSI | CORSO INTENSIVO | ROMA - MAGISTRATO ORDINARIO 2020-2021 | NAPOLI - MAGISTRATO ORDINARIO 2020-2021 | Illegittima esclusione dal concorso Fit: al via i Ricorsi. Comune, di un candidato al quale è stata rilevata una temperatura superiore ai 35, commi 1 e 3 D.Lgs. 107, 109 e 110 d.lgs. Veneto, Sez. In nessun modo, riguarda, infatti, la speciale disciplina selettiva che qui viene in rilievo; Ritenuto che, nel merito, il ricorso merita di essere accolto per le ragioni e considerazioni di seguito esplicitate; Ritenuto, invero, che – in disparte il difetto di competenza (denunciato con il primo motivo di gravame), che affligge pacificamente l’atto impugnato, dato che l’avviso di selezione e il Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Trieste, cui il primo si è conformato (vedi art. L’irreparabile pregiudizio arrecato alla sua destinataria (ovvero il sacrificio del suo diritto al lavoro), tra l’altro sulla scorta del solo esito della misurazione della temperatura corporea, non assistito, come già evidenziato, da idonee garanzie di certezza, correttezza e definitività, non trova giustificazione nel fine di massima precauzione perseguito per esigenze di tutela della salute collettiva (art. L’irreparabile pregiudizio arrecato al concorrente III, sent. T.A.R. sul punto la difesa del Comune non è molto chiara. IV, 26 febbraio 2015, n. 964). amm. in tal senso sarebbe stata quanto mai opportuna la previsione di un presidio continuativo da parte del personale sanitario e personale medico per tutta la durata delle prova concorsuale, come opportunamente stabilito, ad esempio, dalla Regione Autonoma FVG, per quanto riguarda le procedure di sua competenza, nelle “Istruzioni anti contagio Covid 19 per la gestione di concorso pubblico” in data 17/9/2020), il Comune, in considerazione dell’assoluta prevedibilità di una situazione come quella di fatto verificatasi e per elementari esigenze di favor partecipationis, avrebbe potuto e dovuto prevedere, sin da subito, la data di una prova suppletiva, apprestando tutte le cautele e misure idonee per garantire lo svolgimento dell’intera procedura selettiva in rigoroso rispetto delle esigenze di imparzialità, trasparenza e par condicio, atteso che la modalità di svolgimento della prova scritta prevista dall’avviso di selezione (quiz a risposta multipla) è tale di per sé da assicurare la salvaguardia delle dette esigenze, a condizione, ovviamente, che i test somministrati e le schede con le risposte corrette non vengano diffusi e/o altrimenti resi noti a terzi dall’Amministrazione nelle more dello svolgimento della procedura di selezione e sino alla sua avvenuta conclusione; Ritenuto, in definitiva, che una situazione straordinaria, quale è l’emergenza pandemica in atto, avrebbe richiesto una risposta altrettanto straordinariamente illuminata da parte dell’Amministrazione (n.d.r. Analogamente a quanto affermato con riguardo alle procedure di gara ove “è costante insegnamento giurisprudenziale quello per il quale non è consentito introdurre surrettiziamente, attraverso i chiarimenti, modifiche della lex specialis di gara (cfr. Mancata esibizione cartellini identificativi”, con cui deduce che la violazione della norma in rubrica in quanto la persona che ha misurato la temperatura alla ricorrente non mostrava alcun cartellino; Considerato che il Comune di Trieste si è costituito per resistere al ricorso, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per omessa impugnazione del Protocollo operativo concorsi approvato dal Servizio Prevenzione (det. Ha infine aggiunto il Tar che l’esclusione disposta poggia unicamente su una misurazione effettuata da personale privo di specifica formazione sanitaria e meramente istruito all’utilizzo dello strumento di rilevazione (peraltro solo qualche giorno prima dello svolgimento della prova concorsuale e appena per poche ore). Giaccardi – Rel. 18/08/2000, n. 267, 24 e ss. “Violazione degli artt. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE CONCORSO COMMISSARIO DI POLIZIA. 17 maggio 2020, pubblicato sulla G.U. Violazione art. | ITAEDIZIONI | @itaedizioni | GIURISPRUDENZA | DICONO DI NOI | JUSFORYOU_OFFICIAL | JUSFORYOU FACEBOOK |. 32 Cost.) “emergenziali” illegittima esclusione concorso commissario di polizia. II, 18/01/2019, n.77 per l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche in via interinale e provvisoria inaudita altera parte ex art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 3, commi 2 e 3, del d.P.R. E' illegittima l'esclusione di un concorrente da un concorso pubblico per omesso versamento della tassa di concorso. prevista, sin da subito, la data di una prova suppletiva, con adeguate cautele I, 24 marzo 2011, n. 128); Ritenuto, infatti, che la decisione assunta non può ritenersi in alcun modo giustificata nemmeno dalle cautele imposte dalla straordinarietà dell’emergenza pandemica in atto, atteso che il diritto a partecipare alla selezione di che trattasi da parte dell’interessata, in quanto funzionale alla soddisfazione del diritto al lavoro, non può essere svilito al punto da essere trattato alla stregua della momentanea interdizione ad accedere a una struttura commerciale o balneare, decretato sulla scorta dell’esito dell’estemporanea misurazione della temperatura corporea effettuata da personale non sanitario, privo di specifica formazione, posto per l’appunto a presidiarne l’ingresso; Ritenuto che l’allontanamento dal luogo di esame e la contestuale (definitiva) esclusione dalla selezione non può, in alcun modo, essere paragonata nemmeno al diniego di accesso ai luoghi di lavoro per analoghe ragioni (ovvero laddove la temperatura corporea superiore ai 37,5° è ritenuta possibile sintomo di COVID 19 in atto), essendo intuibile che passa una abissale differenza tra il (mero) non poter svolgere la propria attività lavorativa nel luogo a ciò normalmente deputato e l’essere definitivamente deprivato della chance di ottenere un lavoro confacente alla propria formazione e preparazione; Ritenuto che quanto qui da ultimo evidenziato vale, peraltro, di per sé ad appalesare la grave sproporzione che affligge la decisione assunta, in quanto l’irreparabile pregiudizio arrecato alla sua destinataria (ovvero il sacrificio del suo diritto al lavoro), tra l’altro sulla scorta del solo esito della misurazione della temperatura corporea, non assistito, come già evidenziato, da idonee garanzie di certezza, correttezza e definitività, non trova giustificazione nel fine di massima precauzione perseguito per esigenze di tutela della salute collettiva (art. 28 ottobre 2020, n. 137; Considerato che è stato, quindi, introitato per essere deciso; Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. salvaguardia delle dette esigenze, a condizione, ovviamente, che i test I- bis, 7 luglio 2017, n. 8065 Pres. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO PER CHI HA PIÙ DI 37,5 DI FEBBRE, Cons. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso