Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento interno è spirato il 16 luglio 2009. Una valutazione del genere deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore, dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio del minore stesso. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: in via principale, pronunciare l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France nella parte in cui dichiara, all’articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso «illegalmente», mentre si trattava di un regime di aiuti esistente; in via subordinata, pronunciare l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 relativa agli aiuti di Stato SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) concessi dalla Francia a società di trasporto su autobus nella regione Île-de-France, nella parte in cui dichiara, all’articolo 1, che il regime di aiuti è stato concesso illegalmente, per il periodo precedente al 25 novembre 1998; condannare la Commissione europea alla totalità delle spese. (omissis). Relazionato all'evento della nascita di un individuo, l'Ascendente rappresenta l'immagine che, volontariamente o … Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell’assenza manifesta di siffatta pertinenza. È stata qui adottata una numerazione progressiva dei quesiti differente da quella dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, in cui erano presenti due gruppi di quesiti con numerazione non consecutiva. Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Titolare del disegno o modello controverso: Display all documents published in this Official Journal, Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella, Causa C-54/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1, Causa C-55/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1, Causa T-442/12: Sentenza del Tribunale del 1, Causa T-6/16: Sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2017 — AWG/EUIPO — Takko (Southern Territory 23, Portal of the Publications Office of the EU. Se gli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che, a causa della mancanza di un esame individuale rispetto al principio di proporzionalità riguardo alle conseguenze della perdita della cittadinanza per la situazione dell’interessato sotto il profilo del diritto dell’Unione, essi ostano a normative come quelle in esame nel procedimento principale, che stabiliscono: che un maggiorenne, che possiede anche la cittadinanza di un paese terzo, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell’Unione, poiché egli, per un periodo ininterrotto di dieci anni, ha avuto la sua residenza principale all’estero e al di fuori dell’Unione europea, mentre esistono possibilità di interrompere detto termine di dieci anni; che un minorenne, in determinate circostanze, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell’Unione, per effetto della perdita della cittadinanza del genitore, ai sensi di quanto indicato al precedente punto a. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 maggio 2017 — XC e a. Chi nasce sotto questo segno è anche molto intuitivo. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato che la ricorrente è responsabile della partecipazione all’asserita infrazione unica e continuata. La sentenza del Tribunale e le precedenti decisioni dell’EUIPO negano la registrazione del marchio «Lubelska» in ragione della sua somiglianza con il marchio «Lubeca», somiglianza che comporta un rischio di confusione per il pubblico del territorio della Germania, nel quale il marchio anteriore «Lubeca» è tutelato in quanto all’origine dei prodotti contrassegnati da detto marchio, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. Inoltre, le ricorrenti sostengono che questi aspetti dell’asserita infrazione unica e continuata non sono separabili dall’intera infrazione e, di conseguenza, la decisione impugnata dev’essere integralmente annullata. La ricorrente lamenta che la decisione impugnata è viziata da errori manifesti di diritto e di fatto riguardanti i) il fatto che la Commissione si è basata erroneamente su comportamenti del tutto legittimi su rotte in paesi terzi per provare o dimostrare un’infrazione su rotte intraeuropee la cui commissione è impossibile (motivo per l’annullamento dell’intera decisione impugnata); ii) l’erronea affermazione di competenza su un’asserita collusione relativa al traffico «in entrata» su rotte da paesi terzi (motivo per l’annullamento della decisione impugnata nella sua interezza o, in subordine, del suo articolo 1, paragrafi 1 e 3). Il terzo motivo verte su un errore di diritto ai punti da 39 a 47 della sentenza impugnata, e più specificamente al punto 46, in quanto il Tribunale ha considerato necessario che il sig. Secondo motivo, vertente su una violazione, da parte della Commissione, del principio di non discriminazione a seguito della riadozione della decisione impugnata, in quanto la ricorrente si trova in una posizione meno favorevole rispetto agli altri destinatari della decisione del 2010 per cui quest’ultima decisione è divenuta definitiva e vincolante. Secondo la ricorrente, essa avrebbe dovuto stabilire che solo le entrate associate ai supplementi erano pertinenti, e avrebbe dovuto escludere il fatturato associato a servizi in ingresso verso l’UE/il SEE. Le ricorrenti fanno valere che la Commissione afferma erroneamente che esse erano a conoscenza della condotta anticoncorrenziale relativa al supplemento sicurezza e al mancato pagamento di commissioni. Die Ansichten zufriedener Anwender liefern ein gutes Statement bezüglich der Effektivität ab. Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in quanto nell’effettuare la valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione è stata erroneamente accettata la veridicità di fatti che, in base alle conoscenze generali, non si verificano, mentre non vengono prese in considerazione circostanze generalmente note e significative, determinando così una distorsione dei fatti e delle prove, ossia: l’accettazione come notorio del fatto che il consumatore medio tedesco non conosca il significato della denominazione «Lubeca», ignorando il fatto che il grado di conoscenza dei nomi latini di città (come «Lubeca») non ha relazione con il grado di conoscenza del latino in quanto tale, nonché il fatto che i consumatori di bevande alcoliche attribuiscono considerevole importanza alla provenienza geografica di tali bevande; viene accettato come notorio il fatto che l’elemento grafico con forma di una corona sia generalmente presente sulle etichette delle bevande alcoliche; Violazione dell’obbligo di motivazione nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto: manca l’indicazione di quale tra gli elementi del segno sia stato considerato dominante dal Tribunale; manca l’indicazione dei fatti a sostegno della tesi secondo la quale il significato della parola «Lubeca» non sarebbe conosciuto dal consumatore medio tedesco. Causa C-595/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 23 novembre 2016 — Emmea Srl, Commercial Hub Srl/Comune di Siracusa e a. Causa C-54/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1o febbraio 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecomunicazioni SpA, Causa C-55/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1o febbraio 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Vodafone Omnitel NV, Causa C-162/17 P: Impugnazione proposta il 30 marzo 2017 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, causa T-701/15, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA), Causa C-191/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 13 aprile 2017 — Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria filiale della ING-DiBa AG, Causa C-213/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 aprile 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Causa C-220/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 27 aprile 2017 — Planta Tabak Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin, Causa C-221/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 aprile 2017 — M.G. Quarto motivo, vertente sul fatto che l’ammenda è in contrasto con i principi di legalità e di proporzionalità delle sanzioni ai sensi dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 101 TFUE e degli orientamenti sul calcolo delle ammende, oltre ad essere manifestamente errata. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE ad asserite restrizioni della concorrenza riguardanti la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci su rotte in ingresso verso l’UE/il SEE. L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la verifica dell’autorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dall’autorità richiedente in forza di tale direttiva, non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell’identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell’indagine tributaria in questione. Tradizionalmente simboleggiato dalle lettere As, l'Ascendente è il segno che si vede sorgere all'orizzonte a Oriente nel momento e nel luogo di un dato evento. Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven (sevenoak), Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese, Ricorrente: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd (Shenzhen, Cina) (rappresentante: M. de Arpe Tejero, avvocato), Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven SpA (Leini, Italia), Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «SEVENOAK» — Domanda di registrazione n. 13 521 125, Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23/03/2017 nel procedimento R 1326/2016-1.